La Società Consortile per Azioni S.R.R. ATO 7 Ragusa, così come previsto dall’art. 8 della L.R. n. 9/2010 e dallo statuto ha quale oggetto sociale l’esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all’espletamento delle procedure per l’individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all’articolo 15 della L.R. n. 9/2010.

La S.R.R. esercita l’attività di controllo di cui all’art. 8, comma 2, della L.R. n. 9/2010 finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l’accertamento della realizzazione degli investimenti e dell’utilizzo dell’impiantistica indicata nel contratto e nel Piano d’Ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l’utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center con oneri a carico dei gestori.

La ‘S.R.R.’, ai sensi dell’art. 8, comma 3 e ss. della L.R. n. 9/2010 è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonchè a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste ed attua, altresì, attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio.

Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgano più ATO, le relative ‘S.R.R.’ possono concludere accordi per la programmazione, l’organizzazione, la realizzazione e gestione degli stessi.

La ‘S.R.R.’ inoltre:

  •  a) è sentita, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L.R. n. 9 del giorno 8 aprile 2010, nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del Piano Regionale dei rifiuti ed ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. d nell’individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonchè non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti;

  •  b) sulla base di un’organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce, all’interno del Piano d’Ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lett. l, comma 2, art. 4 della L.R. n. 9/2010;

  • c) la ‘S.R.R.’ esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l’accertamento della realizzazione degli investimenti e dell’utilizzo dell’impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call-center, come previsto dall’art. 8, comma 2, L.R. n. 9/2010;

  • d) attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l’efficienza, l’efficacia del servizio e l’equilibrio economico e finanziario della gestione ai sensi dell’art. 4, comma 5, della L.R. n. 9/2010;

  • e) adotta il Piano d’Ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l’affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano Regionale di gestione rifiuti. L’eventuale riesame dei costi stimati nel piano d’ambito per l’espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all’art. 4, comma 3, della L.R. 9/2010;

  • f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurne la pericolosità, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della L.R. n. 9/2010:

    • azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati

    • iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;

    • campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l’adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti;

  • g) procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza triennale, anche su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni, ai sensi dell’art. 15, comma 2, della L.R. n. 9/2010;

  • h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell’Ambito Territoriale Ottimale, fino all’approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all’articolo 238 del Decreto Legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l’appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell’art. 15, comma 4, della L.R. n. 9/2010;

  • i) definisce, ai fini dell’affidamento della gestione di cui all’articolo 15, della L.R. n. 9/2010, un capitolato speciale d’appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa.